Equo Compenso, il Consiglio di Stato azzera la delibera
Il Consiglio di Stato annulla la delibera sull’Equo compenso. Confermata la sentenza del Tar Lazio, su ricorso dell’Ordine dei giornalisti, che annullava la delibera firmata da governo, Fieg, Fnsi e Inpgi il 19 giugno 2014. La massima magistratura amministrativa, pur «con motivazione parzialmente diversa», conferma le conclusioni del Tar: la Commissione governativa istituita per la valutazione dell’equo compenso giornalistico dovrà riesaminare e riapprovare la delibera.
Fra i primi a intervenire sulla nuova sentenza c’è il presidente dell’Odg Enzo Iacopino: «Aveva ragione l’Ordine. Quella delibera era una vergogna, dava vantaggi soltanto agli editori, violava la Costituzione, stabiliva l’assurdo principio che se lavori di più vieni pagato di meno. Qualcuno, non al governo, pensa di vergognarsi e di presentare ai colleghi pubbliche scuse? Non contateci». Tutto trae origine dalla legge con cui il 31 dicembre 2012 in Italia è stata istituita una commissione che negava l’erogazione del contributo pubblico a quei quotidiani, periodici, agenzie di stampa e tv che non rispettassero l’erogazione di un equo compenso anche ai giornalisti collaboratori esterni. La delibera di giugno 2014 dava risposta all’esigenza di calcolare cosa era equo compenso e cosa no. Ritenendo il documento sbilanciato verso la parte padronale (editori) l’Odg aveva votato contro (vedi registrazione della riunione ) e proposto ricorso al Tar Lazio. La sentenza dei giudici amministrativi laziali riconosceva i parametri di equo compenso stabiliti dalla delibera «non proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e del tutto insufficienti a garantire un’esistenza libera e dignitosa al giornalista autonomo [...] essendosi in realtà la commissione limitata a fissare una sorta di “minimo garantito” che peraltro non corrisponde all’equo compenso». La sentenza del Consiglio di Stato rivede in parte le argomentazioni del primo grado, senza però modificare le conclusioni e respingendo comunque l’appello incidentale degli editori della Fieg: il testo della delibera andrà rivisto e riapprovato. Secondo la lettura che ne dà l’Ordine dei giornalisti la sentenza conferma «l’illegittimità della distinzione tra giornalisti autonomi e parasubordinati» e condivide le posizioni del Tar «che aveva annullato la delibera in quanto contrastante con i principi derivanti dall’articolo 36 della Costituzione. Per il Consiglio di Stato un compenso può definirsi equo se è coerente con quello previsto dai contratti collettivi». Non tutte le censure riproposte in appello dall’Odg sono comunque accettate. Ad esempio, sempre sull’illegittimità dei trattamenti che per l’Ordine sono palesemente contrastanti con quelli previsti per i giornalisti dipendenti, il Consiglio di Stato rileva che «l’appellante» si è «limitato a postulare che trattamenti come quelli stabiliti dalla commissione non si avvicinano nemmeno a quelli garantiti, ad esempio, ai giornalisti neo assunti o ai cosiddetti collaboratori fissi – si legge nella nuova sentenza – ma senza precisare l’entità dei compensi e senza comunque dimostrare l’equivalenza funzionale delle prestazioni lavorative messe a confronto».