Collegato lavoro: tempo fino al 31 dicembre per i ricorsi

martedì, novembre 22, 2011
By refusi

Collegato lavoro: scade il 31 dicembre 2011 la proroga per impugnare entro 60 giorni la risoluzione dei contratti a termine e quelli di collaborazione coordinata e continuativa. Risarcimento tra le 2,5 e le 12 mensilità per i lavoratori a cui non è stato rinnovato il contratto a tempo determinato scaduto.

Una circolare della Fnsi del 15 novembre ci aggiorna sulle novità normativa che, ahimè, riguardano il famigerato «collegato lavoro» (ne avevamo parlato qui, in febbraio, quando era passata la proroga per i ricorsi). La circolare della Fnsi si può scaricare qui in formato pdf.

In sostanza per i contratti a termine e co.co.co c’è tempo fino al 31 dicembre 2011 per impugnare i contratti e far valere i diritti acquisiti dai lavoratori assunti con contratti a termine.

Qui sotto l’analisi dal sito di Assostampa Sicilia:

Uno degli aspetti affrontati dal “collegato lavoro” (legge 4 novembre 2010, n. 183) è quello dei contratti a termine. Prima dell’entrata in vigore della legge 183/2010 se in una vertenza di lavoro la configurazione del rapporto come “a termine” (anche sotto forma di co.co.co.) fosse stata dichiarata illegittima, il giudice provvedeva a convertire il rapporto, trasformandolo da determinato a indeterminato e stabilendo un risarcimento pari a tutte le retribuzioni non percepite fino al ripristino del rapporto stesso.
L’art. 32 della 183/2010, intitolato “Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato”, dispone al comma 1 che ora la risoluzione del rapporto, anche nei casi di sua invalidità, deve essere impugnata in forma scritta e a pena decadenza entro 60 giorni dal ricevimento della sua comunicazione. Entro i successivi 270 giorni il lavoratore licenziato è tenuto a depositare alla cancelleria del Tribunale competente il relativo ricorso.
Inoltre, il comma 5 prevede che “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennita’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”.
E’ evidente che l’avere stabilito un limite massimo di risarcimento a carico del datore di lavoro è a danno del lavoratore, anche perché l’azienda avrà così l’interesse a portare avanti il procedimento in sede giudiziaria essendo ininfluente la lunghezza del processo ai fini del rischio sull’entità della cifra da corrispondere. I tempi del giudizio prima del collegato lavoro venivano interamente risarciti, ora non più.
Il decreto legge “milleproroghe” del 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n.10, ha stabilito che il termine di 60 giorni per l’impugnativa dei licenziamenti/risoluzione dei rapporti inizia a decorrere dal 31 dicembre 2011.
Poiché però più parti hanno sollevato dubbi sulla corretta interpretazione della disposizione di proroga, ritenendo che invece il 31 dicembre sia la data di scadenza entro la quale vanno presentate le impugnative, sarebbe opportuno che tutti i colleghi che intendono contestare la risoluzione del rapporto provvedano a farlo tempestivamente, entro 60 giorni dalla data di termine.

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